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CONFAI TORINO – Via Massena 13/bis – tel. 011/538554 – fax 011/5627001 – e-mail: info@trebbiatoritorino.it
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STATUTO
 
 
Art.1 - É costituita la ASSOCIAZIONE TREBBIATORI di TORINO, in sigla ASSOCIAZIONE TREBBIATORI con sede in Torino. L’Associazione Trebbiatori è un’organizzazione sindacale di categoria operante a livello provinciale, che non ha fini di lucro ed è inoltre istituzionalmente apartitica per origine e finalità.
 
 
SCOPI
 
Art.2 - L’Associazione Trebbiatori, rappresenta e tutela le imprese e gli imprenditori che svolgono lavorazioni meccanico agricole, industriali ed affini, svolte sia per conto terzi che per conto proprio, nonché imprese e imprenditori che a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma operano nel settore agricolo ed agroalimentare.
L’Associazione Trebbiatori, in particolare:
a)
rappresenta la categoria, nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, per i rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali a livello provinciale;
b)
concorre a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali della Provincia di Torino forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo;
c)
promuove e coordina l’attività dei soci aderenti; stabilisce, i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse generale; li assiste nella trattazione, anche a livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo, economico, legale, sindacale, sociale, tecnico e tributario; interviene ad assicurare, nell’ambito della categoria, l’armonico contemperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti;
d)
procede alla stipulazione di contratti di lavoro ed economici ed assiste gli associati nella trattazione e definizione di controversie di lavoro ed economiche ai fini dell’unità di indirizzo;
e)
promuove ed attua ricerche e studi economici, sociologici e statistici di interesse della categoria, nonché iniziative per la realizzazione di programmi e piani generali di lavoro;
f)
promuove, studia e segue l’elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti la categoria;
g)
promuove ed attua iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per l’elevazione sociale e culturale delle stesse;
h)
cura le pubbliche relazioni della categoria ed attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicistico ed editoriale;
i)
favorisce lo sviluppo ed il progresso della categoria e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente ad organismi, costituiti o da costituire allo scopo;
j)
prende accordi, ove ne ravvisi l’opportunità, con altri enti ed organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
k)
promuove e verifica le soluzioni e le iniziative per realizzare idonee forme di razionalizzazione ed integrazione di funzioni e servizi fra i soci;
l)
provvede alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza della categoria rappresentata, sia ritenuta necessaria ed utile al conseguimento dei fini statutari;
m)
compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo, valgano a raggiungere gli scopi sociali;
n)
attua tutte quelle iniziative di carattere tecnico, economico, amministrativo e assistenziale che gli organi sociali avranno regolarmente deliberato.
ere e detenere quote di partecipazione a società, consorzi ed enti vari.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione Trebbiatori può inoltre intraprendere altre iniziative, come quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1.
dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni ad istituzioni specializzate o ad altri organismi di qualsiasi natura;
2.
istituire collegi di conciliazione o di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra gli associati;
3.
sottoscrivere e detenere quote di partecipazione a società, consorzi ed enti vari.
ASSOCIATI
IMPRESE ASSOCIATE
Art.3 - Sono soci dell’Associazione Trebbiatori:
a)
le imprese che perseguono finalità analoghe o compatibili con quelle di cui al precedente art. 2;
b)
ogni altra impresa in qualsiasi forma costituita, o persona fisica che non persegua finalità in contrasto con gli scopi di cui all'art. 2 anche se aderente e/o facente parte di altre organizzazioni di categoria.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Art.4 - La domanda di ammissione all’Associazione Trebbiatori, in qualità di socio, deve essere firmata dal legale rappresentante e corredata:
a)
dall'iscrizione al Registro delle Imprese
b)
di ogni altra documentazione eventualmente richiesta.
E' fatto obbligo al socio di notificare all’Associazione Trebbiatori, entro 30 giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni che abbiano a riguardare l'assetto, la struttura e la forma giuridica. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto, di impegno al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello statuto stesso, di osservanza scrupolosa della disciplina associativa nonché di tutte quelle disposizioni e norme che saranno deliberate dagli organi sociali.
AMMISSIONE
Art.5 - Dell’ammissione a far parte dell’Associazione Trebbiatori, decide il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti.
DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art.6 – Il rapporto associativo, una volta approvata l’adesione da parte del Consiglio di Amministrazione, si intende costituito a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La posizione di socio non è trasmissibile né a titolo universale, né a titolo particolare, tanto oneroso che gratuito. Tale posizione, inoltre, non dà diritto al possesso di quote associative; non è comunque assoggettabile a valutazione e/o rivalutazione patrimoniale.
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Art.7 - L’esercizio dei diritti associativi spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi sociali.
OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Art.8 - I soci sono tenuti all’osservanza scrupolosa e leale degli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa, ivi compreso il versamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Essi si obbligano all’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dall’Associazione Trebbiatori ed in particolare al pieno rispetto dei contratti e delle regolamentazioni collettive di lavoro stipulati. I soci sono tenuti a fornire all’Associazione Trebbiatori tutti gli elementi, notizie e dati che siano ad essi richiesti ai fini contributivi, statistici e quant’altro utile per la rappresentanza della categoria.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art.9 - La qualità di socio si perde:
a)
per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente che deve pervenire all’Associazione Trebbiatori entro il 31 Luglio, con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo
b)
per cessazione della attività esercitata
c)
per espulsione motivata da inadempienze o da comportamenti non conformi agli obblighi di cui all’art.8.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.10 - Sono organi dell’Associazione Trebbiatori:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA GENERALE
Art.11 – L’Assemblea generale è costituita dai Soci, o loro delegati. In ogni caso il portatore di tale delega non può rappresentare più di un associato.
Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto.
L’Assemblea, in via ordinaria, deve essere convocata almeno una volta all’anno, anche al di fuori della sede sociale, entro il mese di giugno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno; si riunisce anche a richiesta di almeno un terzo degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere in ordine di anzianità di età.
Le deliberazioni prese in Assemblea in conformità del presente statuto obbligano tutti gli associati, anche non intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione che viene designato di volta in volta dall’Assemblea.
CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA
Art.12 - L’Assemblea generale è convocata con lettera spedita al domicilio degli associati, almeno otto giorni prima della data di convocazione.
Nella lettera di convocazione, redatta a cura del Presidente, devono essere indicati il luogo, la data, l’ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione e l’ordine del giorno della riunione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti agli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti mediante votazione palese o segreta col sistema che verrà di volta in volta stabilito dall’Assemblea su proposta del Presidente.
Qualora all’ordine del giorno siano poste modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dovrà ritenersi validamente costituita anche in seconda convocazione, quando siano presenti rispettivamente almeno la metà degli associati.
ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
Art.13 - Spetta all’Assemblea:
a)
l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
b)
la designazione del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c)
l’approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività dell’Associazione;
d)
l’approvazione del bilancio consuntivo
e)
l’esame delle istanze ad essa dirette, anche relative a delibere assunte degli altri organi istituzionali e le relative decisioni;
f)
l’approvazione del regolamento per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti
g)
le modificazioni dello statuto;
h)
lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori;
i)
inoltre, è in facoltà dell’assemblea istituire una Giunta, determinandone i poteri ed il numero dei membri, tra cui dovranno configurare il Presidente ed il Vice Presidente.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COSTITUZIONE - DURATA - FUNZIONAMENTO
Art.14 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 20 (venti) eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci e/o persona non socia di provata capacità tecnica, amministrativa e di rappresentanza sindacale, particolarmente esperta nel settore agromeccanico.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso.
In caso di cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, essi saranno sostituiti con altri che dureranno in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati, mediante cooptazione fra i primi dei non eletti.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto; entro i successivi trenta giorni sarà convocata l’Assemblea per le decisioni conseguenti.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed il Direttore dell’Associazione; partecipano inoltre, ove espressamente invitati dal Presidente e comunque senza diritto di voto, persone di particolare competenza su determinati argomenti posti all’ordine del giorno.
Ogni consigliere ha diritto ad un voto.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Quando si tratti di decisioni riguardanti la nomina del Presidente e del Vice Presidente, la nomina e la revoca del Direttore, ovvero di proposte circa le modifiche allo Statuto, occorre la presenza di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione ad eccezione per quanto concerne le elezioni, le nomine e le deliberazioni relative a persone, nel qual caso si procede secondo le deliberazioni prese di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
RIUNIONI
Art.15 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno ed ogni qual volta lo disponga il Presidente, ovvero ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera o fax spedita almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere:
a) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione;
b) gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente o con mezzo equivalente, con preavviso di almeno due giorni.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di questi, su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, che viene designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;
ATTRIBUZIONE E COMPITI
Art.16 - Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite, oltre a quanto espressamente previsto dai singoli articoli dello statuto, le seguenti funzioni:
a)
elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
b)
la nomina e la revoca del Direttore;
c)
la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea ed, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
d)
la determinazione dei contributi associativi;
e)
la determinazione dei parametri omogenei per la quantificazione dei diritti di voto in sede assembleare;
f)
la predisposizione del bilancio consuntivo e della relativa relazione, da sottoporre al voto assembleare;
g)
la delibera sull’ammissione ed espulsione degli associati;
h)
la delibera su tutte le questioni non riservate dal presente Statuto all’Assemblea dei soci.
IL PRESIDENTE
Art.17 - Il Presidente dell’Associazione Trebbiatori è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione Trebbiatori nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente:
1) convoca l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta se istituita, ne presiede le riunioni e provvede per l’attuazione delle relative decisioni;
2) sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione ed è responsabile della predisposizione del bilancio consuntivo;
3) ha la firma sociale che potrà delegare, al Vice Presidente, a membri del Consiglio di Amministrazione o al Direttore;
4) compie tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie per il funzionamento dell’Associazione ed il conseguimento dei fini statutari;
5) sottoscrive tutti gli atti amministrativi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 6) può delegare per la rappresentanza dell’Associazione presso terzi il Vice Presidente, membri del Consiglio di Amministrazione o il Direttore.
IL VICE PRESIDENTE
Art.18 - Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e quindi, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni o gli conferisca apposita delega.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi, prova dell’impedimento del Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COSTITUZIONE - DURATA - FUNZIONAMENTO
Art.19 - Il collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e da due membri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è designato dall’Assemblea la quale ne attribuisce le relative cariche. In caso di cessazione di uno dei tre membri del Collegio, l’Assemblea provvederà a designare il soggetto subentrante. A membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere elette persone esterne all’Associazione.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica sociale in seno all’Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I Revisori dei conti, anche individualmente, hanno la facoltà di prendere visione in qualsiasi momento dei libri contabili e di operare controlli di cassa.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, se costituita.
La carica dei Revisori dei Conti non è retribuita, ad eccezione dei membri esterni all’Associazione.
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Art.20 - I Revisori dei Conti hanno il compito di :
a) curare la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti;
b) verificare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri
c) dare pareri sul Bilancio.
DIREZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art.21 - Alla direzione degli uffici dell’Associazione è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione con il compito di coordinarne l'attività.
Al Direttore è affidata la tenuta e la custodia:
a) dei libri e registri prescritti dalla legge;
b) dei documenti, di qualsiasi natura, riguardanti l'attività dell’Associazione;
c) del libro soci;
d) dei libri dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta, redatti in conformità delle norme dettate dal presente statuto.
Il Direttore:
a)
sovrintende agli uffici dell’Associazione e ne coordina l'attività;
b)
attua le disposizioni del Presidente e lo coadiuva nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’Associazione;
c)
partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta, proponendo le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
d)
sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e redige il bilancio consuntivo;
e)
provvede all’assunzione, determinandone la qualifica, e al licenziamento del personale dipendente dell’Associazione.
Al Direttore è delegata la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso gli istituti di credito, sia presso gli uffici dei conti correnti postali.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.22 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché dai proventi delle quote associative e da eventuali eccedenze di attività derivanti dalle gestioni annuali, dalle elargizioni o dai contributi da parte di enti pubblici, privati, consorzi, persone fisiche o società sotto qualsiasi forma costituite.
L'adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento dei contributi associativi annui.
E' comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti dei contributi annuali e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne rimborsabili in nessun caso e pertanto, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può farsi luogo alla richiesta del rimborso di quanto versato.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
L’Associazione Trebbiatori può emettere titoli di solidarietà.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art.23 - L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il bilancio economico e la situazione patrimoniale da presentarsi, entro i sei mesi successivi, all’Assemblea generale, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti.
AVANZI DI GESTIONE
Art.24 – L’Associazione Trebbiatori ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o di accantonarli a patrimonio sociale.
All’Associazione Trebbiatori è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.25 – L’Assemblea, che abbia con la maggioranza di cui all’art.12 del presente statuto, deliberato lo scioglimento dell’Associazione Trebbiatori, provvederà alla sua messa in liquidazione nominando un collegio di liquidatori composto da almeno due membri, anche non soci, determinandone i poteri ed i compensi.
L’Associazione Trebbiatori ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui al comma 190, art.3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CLAUSOLA ARBITRALE
Art.26 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
L’Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro si farà ricorso al Presidente del Tribunale di Torino.
LEGGI APPLICABILI
Art.27 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle vigenti norme speciali.
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. 
ANGHILANTE RENATO

VINOVO

2. 

ALBERIONE MICHELE

PRALORMO

3. 

BARBERO GIUSEPPE

CASTELROSSO

4. 

BERTINETTO BARTOLOMEO

CAVOUR

5. 

BRUSSINO MICHELE

NONE

6. 

CHIAMBRETTO FRANCESCO

DRUENTO

7. 

CORTASSA ARNALDO

CARMAGNOLA

8. 

DRUETTA RENZO

SCALENGHE

9. 

GIUGHERA SILVIO

CERCENASCO

10. 

MAERO MARIO

VILLAFRANCA P.TE

11. 

MARCHISIO GIUSEPPE

PIOSSASCO

12. 

MAURINO ALDO

BRUINO

13. 
NICOLA MASSIMO CARIGNANO
14. 

PELOSIN ZACCHEO

CHIERI

15. 

PISTONO ANTONIO

FOGLIZZO

16. 

ROBIOLA CARLO

CARMAGNOLA

17. 

ROSTAGNO ELIO

BORGARO T.SE

18. 

VERGNANO GIOVANNI

CHIERI

19. 

VICINO ROBERTO

S. SECONDO DI P.LO

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